1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare in che modo lo Stato e gli enti locali e, in particolare, i consultori, hanno svolto l'attività di prevenzione dell'aborto volontario.
2. La Commissione compie indagini anche sugli interventi compiuti dai consultori nell'ambito della problematica familiare e minorile.
3. La Commissione procede con i poteri e i limiti previsti dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze dell'attività svolta, in cui sono tra l'altro indicate le iniziative legislative e amministrative ritenute eventualmente opportune, al fine di rendere attuabili gli obiettivi indicati nell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni, di impedimento assoluto o di cessazione dal mandato parlamentare.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.